Cassazione Penale, Sezioni Unite, 12 ottobre 2023 (ud. 25 maggio 2023), n. 41570
Presidente Diotallevi, Relatore De Marzo

Con ordinanza n. 693, 11 gennaio 2023 (ud. 18 novembre 2022) la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, Presidente Pezzullo, Relatore Catena, investita di un ricorso in tema di furto, rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se il fine di profitto, in cui si concerta il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell’agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un’utilità non patrimoniale dal bene sottratto». Il caso riguardava un soggetto dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 624-bis c.p., per aver strappato di mano un cellulare ad una donna. La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa. Secondo i giudici del secondo grado non era configurabile la diversa ipotesi delittuosa della violenza privata, così come argomentato nell’atto di appello, poiché la condotta posta in essere dall’imputato rappresentava una reazione all’iniziativa della donna di telefonare i carabinieri, dopo aver avuto un litigio con l’uomo e non già un’azione finalizzata ad impedire alla donna di telefonare i carabinieri. Né poteva ritenersi applicabile l’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., in quanto il cellulare sottratto aveva un apprezzabile valore economico e quindi non poteva ritenersi sussistente un danno di speciale tenuità.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa dell’imputato lamentava l’erronea applicazione della legge penale (art. 624-bis cod. pen.), mancanza o illogicità della motivazione e travisamento della prova, poiché la Corte d’Appello, aderendo ad un orientamento non pacifico, aveva ritenuto sussistente il dolo specifico di profitto richiesto dalla norma nonostante l’agente avesse agito non per conseguire un’utilità economico-patrimoniale, ma per impedire l’arrivo dei carabinieri. A tal proposito, la difesa richiamava l’orientamento della Suprema Corte (tra le altre, Sez. V, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina) sottolineando come solo una nozione di profitto circoscritta alla possibilità di fare uso della res in termini di utilità economica consente il rispetto del principio di tipicità ed evita di allargare oltremodo i confini della fattispecie di furto; la condotta posta in essere dall’imputato, inoltre, non era dettata solo da finalità ritorsive, bensì volta ad impedire l’arrivo dei carabinieri. Quindi, siccome l’evento non era stato evitato, non era sussistente neppure il reato di violenza privata. Dalla deposizione della donna in dibattimento, era emerso, inoltre, che l’imputato non aveva utilizzato violenza al fine di strappare il telefono di mano, ma si era limitato a toglierlo dalla mano della donna. Il secondo motivo di ricorso concerneva, invece, l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. In particolare, la difesa evidenziava erronea applicazione della legge penale (art. 62, n. 4 c.p.) e difetto o illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale affrontato in termini assertivi la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, senza tenere conto del fatto che: a) il valore economico del bene sottratto non era mai emerso durante il processo; b) che, anzi, risultava si trattasse di modello obsoleto già all’epoca dei fatti; c) che la sottrazione si era protratta per breve tempo.

Ebbene, la Quinta Sezione, cui era stato trasmesso il ricorso dalla Settima Sezione, rilevava l’esistenza di contrapposti orientamenti in ordine alla nozione di profitto in seno alla giurisprudenza di legittimità e trasmetteva, quindi, il ricorso alle Sezioni Unite. Secondo il primo orientamento, più risalente (Sez. 2, n. 4471 del 12/02/1985, Bazzani; Sez. 2 n. 9983 del 26/04/1983, Lo Nardo; Sez. 2 n. 9411 del 06/03/1978, Sessa), la nozione di profitto è svincolata dalla natura economica del fine dell’agente. Nel reato di furto, cioè, il profitto va inteso in senso ampio, sì da ricomprendere qualunque utilità perseguita dall’agente, non solo di natura patrimoniale, ma anche non patrimoniale, realizzabile con l’impossessamento della cosa mobile altrui. E’ sufficiente, quindi, che il soggetto attivo abbia operato per il soddisfacimento di un qualunque interesse, anche psichico, rispondendo alle più svariate finalità (di ritorsione, dispetto, vendetta, emulazione), a nulla rilevando la destinazione che egli abbia dato alla cosa sottratta. Il secondo orientamento, emerso nella recente giurisprudenza di legittimità, interpreta in senso restrittivo la nozione di profitto, attribuendo allo stesso la sola utilità di tipo patrimoniale. Ciò sarebbe, infatti, più aderente alle intenzioni del legislatore che ha collocato il delitto di furto nell’ambito dei reati contro il patrimonio che costituisce il bene/interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo, prendono le mosse dall’analisi dettagliata di entrambi gli orientamenti. Secondo il primo, maggioritario, orientamento la nozione di profitto non si identifica necessariamente con un’utilità patrimoniale cui tende l’agente. Il fine di profitto, che integra il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, non richiede la volontà di trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere ad una finalità di ritorsione, vendetta o dispetto (tra le tante, Sez. 4 n. 4144 del 06/10/2021, dep. 2022, Caltabiano; Sez. 5 n. 11225 del 16/01/2019, Dolce; Sez. 4 n. 30 del 18/09/2012, dep. 2013, Caleca; Sez. 2, n. 40631 del 09/10/2012, Sesta). La finalità perseguita dall’agente ben può consistere nell’intenzione di conseguire una utilità esclusivamente personale e non economica, quale può essere quella di impossessarsi per un periodo di tempo apprezzabile della cosa mobile altrui, anche solo a scopo emulativo. Se venisse limitato il fine del profitto alle sole ipotesi in cui l’agente consegue un vantaggio economico, sarebbero prive di tutela penale alcune situazioni in cui la sottrazione e l’impossessamento di cose mobili sarebbero finalizzati ad ottenere vantaggi di natura non patrimoniale. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi, che secondo tale orientamento sono inquadrabili nella fattispecie di furto, di: a) sottrazione di un bene per poi successivamente distruggerlo, in caso di impossessamento protrattosi per un periodo di tempo apprezzabile, dovendosi considerare il danneggiamento della cosa sottratta quale fatto non punibile; b) furto nell’interesse della vittima (es. alcool dall’alcolizzato), considerato quale assenza del fine del profitto e quindi non punibile per carenza di dolo specifico, da risolvere invece con l’eventuale operatività di una causa di giustificazione; c) furto determinato da motivazioni emulative o affettive; d) sottrazione di beni non commerciabili (Sez. 4 n. 13842 del 26/11/2019, dep. 2020, Saraceno). Il reato di furto, inoltre, è reato contro il patrimonio e non a vantaggio del patrimonio dell’agente, pertanto, non possono non rientrare nell’ipotesi di furto quelle illegittime aggressioni all’altrui patrimonio sol perché, per decisione del soggetto agente stesso, non arricchiscono il suo patrimonio (Sez. 2 n. 4471 del 12/02/1985, Bazzani).

La giurisprudenza più recente, scrive la Corte, ha, invece, interpretato la nozione di profitto in senso più restrittivo, attribuendo unicamente rilievo al fine di una utilità di tipo patrimoniale.  L’orientamento maggioritario, nell’accogliere una nozione dilatata del concetto di profitto, trascura il dato letterale e sistematico dell’inserimento del furto nei delitti contro il patrimonio, che costituisce il bene/interesse tutelato dalla norma. Dilatare la nozione di profitto oltremodo, comporta, inoltre, identificare lo scopo di lucro previsto dalla fattispecie astratta con la generica volontà di tenere per sé la cosa, il che, conseguentemente, farebbe venir meno la necessità del dolo specifico richiesto dalla norma (Sez. 5 n. 30073 del 23/01/2018, Lettina; Sez. 5 n. 25821 del 05/04/2019, El Sheshtawi). Scopo della norma è, inoltre, non solo evitare l’impoverimento altrui, ma anche scoraggiare l’ingiusto arricchimento dell’agente. Pertanto, una onnicomprensiva nozione di profitto che vada ad abbracciare indistintamente sia il vantaggio economico, sia l’utilità, materiale o spirituale, sia il piacere o soddisfazione che l’agente si procuri, direttamente o indirettamente, attraverso l’azione criminosa, tradirebbe la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale, ampliando a dismisura la sfera del furto a discapito di quella del danneggiamento o estendendola a fatti non meritevoli di sanzione penale, pervenendo, in definitiva, ad una “interpretatio abrogans” del detto elemento essenziale, degradato ad un profitto “in re ipsa”, coincidente con il movente dell’azione: movente che sempre esiste, non potendo concepirsi che un uomo agisca se non sospinto da un motivo (Sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Stawicka).

Le Sezioni Unite ritengono di aderire al primo orientamento. Secondo quanto sostenuto in dottrina, oggetto dell’interpretazione è «l’enunciato (nella specie, normativo) considerato nel suo insieme e non la somma dei singoli termini che lo compongono». L’art. 12 delle Preleggi, infatti, stabilisce che, nell’applicazione della legge, non può darsi significato diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione e le intenzioni del legislatore. L’interpretazione, tuttavia, non deve varcare la “linea di rottura” col dato positivo ed evadere da questo (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco). Solo in questi termini assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e dell’ambito applicativo della norma. Orbene, scrive la Corte, la scelta di circoscrivere la nozione di profitto all’ambito strettamente patrimoniale, non trova fondamento in un significato univoco della parola “profitto” nel linguaggio comune; quest’ultima ricorre in espressioni prive di qualunque correlazione con la sfera del lucro economico, finendo per identificarsi, come attestato nei dizionari di lingua italiana, in un giovamento o vantaggio, sia fisico che intellettuale o morale o pratico (il trar profitto, per esempio, da una lezione o da una cura). Nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, l’assenza di profili semantici univocamente riconducibili ad utilità suscettibili di diretto apprezzamento economico, spiega per quale ragione il legislatore, nel costruire le fattispecie incriminatrici, avverta talora l’esigenza di ribadire con formule sovrabbondanti la finalità perseguita, per non lasciare in un cono d’ombra di incertezza interpretativa talune condotte che intende sanzionare. Ne è riprova una risalente tradizione che, nel quadro dell’interpretazione dell’ambito applicativo dei delitti contro il patrimonio, contrappone la nozione di profitto a quella di lucro. Di tale tradizione, ricordano le Sezioni Unite, si fa carico anche la relazione al progetto definitivo di un nuovo codice penale nella quale si legge che «la esattezza della soluzione adottata discende dal concetto di profitto accolto dal Progetto, in conformità dei risultati della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativi al contenuto di tale obbiettività del reato considerato dall’ articolo 402 del codice in vigore. “Trarre profitto”, si insegna, è procurarsi un vantaggio, a cui non si ha diritto». Ad avviso della Suprema Corte, dunque, la nozione di profitto non può che essere calibrata sul vantaggio che l’autore intende trarre dall’impossessamento: il profitto rilevante è quello che, «indipendentemente dalla sua idoneità ad essere apprezzato in termini monetari, viene tratto immediatamente dalla costituzione dell’autonoma signoria sulla “res” e non quello che può derivare attraverso ulteriori passaggi dall’illecito». Se è vero, scrive la Corte, che il patrimonio include anche cose prive di un valore puramente economico non si comprende la ragione per la quale, specularmente, la nozione di patrimonio debba essere circoscritta, quando venga in rilievo l’incremento perseguito dall’autore della condotta, ai soli vantaggi che quest’ultimo pretenda di trarre dallo scambio del bene sottratto per un controvalore economico. Sotto altro profilo, l’utilizzazione autonoma del bene, per qualunque fine, da parte dell’autore dello spossessamento, cui si accompagna l’impossibilità per il “detentore” di farne uso, vale a concretare un tipico atto espressivo di un diritto esclusivo, personale o reale, di godimento, la cui pertinenza al patrimonio dell’autore della condotta è incontestabile. Il profitto rilevante, dunque, è quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso, ossia dalla conservazione e dal godimento del bene. Chi distrugge, disperde, deteriora, rende in tutto o in parte inservibile un bene esercita senz’altro atti di dominio, ma ove questi siano fini a se stessi, il profitto che l’autore si ripromette discende da condotte che il legislatore tipizza rispetto ad altra fattispecie incriminatrice e non dal possesso della cosa.  La frammentarietà del diritto penale, sostengono, non può che essere ricostruita in base a valutazioni che devono essere saldamente ancorate all’interpretazione sistematica del complesso delle disposizioni incriminatrici e alla verifica dell’offensività delle fattispecie. Nel delitto di rapina (ma anche in  quello di ricettazione), ad esempio, si è sempre ritenuto che il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

L’indirizzo disatteso paventa che una nozione troppo ampia di profitto finisca per confondere il movente con il dolo specifico. È questione che, per le Sezioni Unite, non è decisiva perché sovrappone profili logicamente e giuridicamente distinti, laddove ciò che caratterizza il dolo specifico è la selezione normativa di alcune finalità. Il dolo specifico non è, quindi, che un movente normativamente qualificato, che si colloca al di là della coscienza e volontà del fatto. Secondo la Corte, se si accetta una nozione restrittiva di profitto, sostanzialmente identificato, secondo l’indirizzo disatteso, nel lucro patrimoniale, gli ulteriori vantaggi eventualmente non patrimoniali perseguiti dall’autore resterebbero confinati nell’area dei moventi irrilevanti, ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice. Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: «nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore».

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