Cass. Sez. un., sent. 10 aprile 2025 (dep. 28 luglio 2025), Pres. Cassano, est. Andreazza

Con ordinanza del 19 settembre 2024, la Quarta Sezione penale, ravvisando un potenziale contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità circa la compatibilità del delitto di epidemia colposa con la forma omissiva, aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite. Il caso riguardava un soggetto che, il 28 marzo 2024, era stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal Tribunale di Sassari, dal reato di cui agli artt. 40, secondo comma, 438, primo comma, e 452, primo comma, n. 2, c.p., perché avrebbe cagionato, in qualità di delegato del datore di lavoro ex art. 16, comma 3-bis, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per colpa – consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza degli obblighi di cui all’art. 77, comma 4, d. lgs. cit., un’epidemia, sviluppatasi all’interno dell’Ospedale civile di Alghero tra marzo e aprile 2020, non fornendo ai lavoratori dello stesso i necessari dispositivi di protezione individuale, in numero idoneo, al fine di contrastare, all’interno del nosocomio, la diffusione del Sars-Cov.2, non assicurando ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata al rischio proveniente da tale virus, anche mediante addestramento all’uso di dispositivi di protezione individuale, e non adottando, infine, misure collettive e individuali di protezione dal rischio biologico del predetto virus.

Il Tribunale, richiamando anche l’orientamento della Sez. 4 Cass., n. 20416 del 04/03/2021, La Rosa, aveva evidenziato che la condotta di reato di cui all’art. 438 c.p. è di tipo commissiva a forma vincolata e, come tale, incompatibile con l’art. 40 co.2 c.p.; conseguentemente, anche in considerazione della formula «cagionare mediante diffusione» prevista dalla norma, la condotta penalmente rilevante sarebbe solo quella commissiva, ossia quella che prevede un comportamento attivo. Non si configurerebbe alcuna responsabilità penale in caso di condotta omissiva, essendo l’omissione eventualmente punibile solo a titolo di concorso ex art. 110 c.p. in una condotta commissiva commessa da altri. Avverso la sentenza, il Procuratore Generale presso il Tribunale di Sassari ha proposto ricorso per cassazione per saltum, sostenendo che l’art. 40 co.2 c.p. sarebbe applicabile anche ai reati a forma vincolata (Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267829 – 01 e Sez. 3, n. 53102 del 22/09/2016, Mimun, Rv. 268554 – 01). Sotto altro profilo, la menzione, nella norma incriminatrice della diffusione di germi patogeni avrebbe una funzione meramente chiarificatrice, «senza però nulla aggiungere in termini di tipicità del fatto, già tutto racchiusa nel sostantivo “epidemia”», non selezionando, tra ipotetiche condotte attuative, una soltanto delle modalità di commissione. Il delitto di epidemia sarebbe, dunque, integrabile anche in via omissiva.

I giudici della Quarta sezione, ricordano, nell’ordinanza di rimessione, che in soli due casi la Corte si è occupata del reato in esame nella forma omissiva ed in entrambe le ipotesi hanno escluso siffatta configurazione. Un primo orientamento (Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017, dep. 2018, Giacomelli, Rv. 272261 – 01), si legge nell’ordinanza, esclude la responsabilità a titolo di omissione del delitto di epidemia colposa in quanto l’art. 438 c.p., con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell’art. 40, co. 2 c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera.

Un secondo orientamento (Sez. 4, n. 20416 del 04/03/2021, La Rosa, cit.) sostiene, al contrario, che la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede, con espressione quanto mai ampia, che il soggetto agente procuri un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire detta diffusione, fermo restando che deve trattarsi di una diffusione capace di causare un’epidemia. Per converso, la Quarta Sezione ha richiamato un altro precedente (Sez. 1, n. 48014 del 30/10/2019, P., Rv. 277791 – 01) che, in un obiter dictum, ha osservato che: «la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede, con espressione quanto mai ampia, che il soggetto agente procuri un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire detta diffusione; occorre però, al contempo, e ciò è evidente, che sia una diffusione capace di causare un’epidemia».

Le Sezioni Unite, investite della questione, ricordano in premessa che il delitto di epidemia colposa trova collocazione sistematica all’interno del titolo VI libro II del codice penale, tra i delitti contro l’incolumità pubblica. L’art. 438 c.p., sotto la rubrica «epidemia» prevede che «chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone si applica la pena dell’ergastolo». A ciò si affianca l’art. 452 c.p. che, rubricato «delitti colposi contro la salute pubblica», contempla il fatto, assoggettato alle pene specificamente ivi previste, di chiunque commetta, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439. Il legislatore ha descritto la condotta, dunque, in termini tali da qualificare il reato, in dottrina e in giurisprudenza, come di pericolo concreto per l’incolumità pubblica perché – osservano le Sezioni Unite – da un lato ha utilizzato il termine “epidemia”, assunto nel suo significato etimologico derivante dalla lingua greca (epi demios, ossia diffuso nel popolo), dall’altro ne ha precisato, al tempo stesso, le caratteristiche clinico­patologiche, riassunte nella individuazione dei «germi patogeni» quali vettori della diffusione. Ci si trova, inoltre, al cospetto della tutela di un bene che è solo di natura collettiva, ossia la salute pubblica (art. 32 Cost.), essendo la tutela individuale già prevista in altre fattispecie di reati contro la persona. Ciò spiega anche perché ai fini della integrazione del reato non sia necessario l’intervenuto contagio di un certo numero di persone, bensì il pericolo di diffusione nei confronti di un numero indeterminato di vittime potenziali. A questo punto, i giudici delle Sezioni Unite, dopo aver ripercorso le isolate precedenti pronunce delle sezioni semplici sul tema e dopo aver chiarito la mancanza di una consolidata giurisprudenza che effettivamente escluda la possibilità di commettere il reato di epidemia colposa in forma omissiva, con ciò escludendo, chiaramente, alcuna forma di overruling in malam partem, ritengono che al quesito proposto debba darsi risposta affermativa.

Innanzitutto, a parere del Supremo Consesso, la norma di cui all’art. 438 c.p. prevede il cagionare «un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni» con ciò non intendendosi che essa debba avvenire con lo “spargimento” di germi patogeni. La tesi che qualifica il reato come «a forma vincolata», prosegue la Corte, deriverebbe da un’eccessiva valorizzazione dei lavori preparatori, in cui «si giustificava l’introduzione del delitto con il fine di impedire che l’autore del fatto si potesse valere del ‘possesso’ dei germi onde cagionare, attraverso il loro spargimento, l’epidemia». Risulta, tuttavia, difficile ritenere che la condotta di cui all’art. 438 c.p. possa essere interpretata come unicamente quella consistente nello “spargimento volontario”. La Relazione del Guardasigilli non può ritenersi vincolante per l’interprete, inoltre, non potendo l’intenzione del legislatore essere identificata con quella dell’organo o dell’ufficio che ha predisposto il testo, dovendo essere ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa. «Assegnando ai lavori preparatori di una legge una valenza tale da rendere recessiva ogni altra argomentazione, si finirebbe per assegnare a tali dati una funzione di atipica “interpretazione autentica” che, invece, non può che restare confinata alle sole norme che siano espressamente dettate dal legislatore in tal senso». Non è possibile valorizzare nemmeno la seconda argomentazione, sostenuta in dottrina, secondo cui sarebbe stato lo stesso legislatore del 1930 a stabilire l’impossibilità di assimilazione del concetto di diffusione con quello di contagio, avendo, infatti, previsto specifiche previsioni di reato, poi abrogate, fondate sul concetto di contagio, come l’art. 544 c.p. rubricato «contagio di sifilide e di blenorragia». Come già sostenuto (Sez.1, n. 48014 del 30/10/2019, P.) la previsione di dette condotte «non implicava che nella nozione di diffusione di germi patogeni, di cui all’art. 438 cod. pen., non potessero – e quindi ancora oggi non possano – rientrare le diffusioni per contagio con il compimento di atti di contatto con la vittima», giacché, condivisibilmente, «la relazione tra le due nozioni poteva essere descritta in termini di specialità per specificazione, nel senso che “il compiere su taluno atti tali da procurargli il pericolo di contagio…” era una delle modalità in cui si può concretizzare la condotta ampia e non meglio altrimenti definita di diffusione di germi patogeni». Invero, è stato lo stesso legislatore dell’emergenza Covid-19 che, nel caso del soggetto che, risultato positivo al covid, si limita a violare l’obbligo di confinamento nella propria abitazione o dimora, ha prospettato la possibile configurabilità, oltre che del reato di cui all’art. 260 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, anche di quello di epidemia (v. art. 2, comma 3, d. І. 16 maggio 2020, n. 33, con riferimento all’art.1, comma 6, stesso decreto). Qualora, inoltre, scrive la Corte, si richiedesse che la diffusione sia unicamente riferita al comportamento di chi sia “in possesso” dei germi si finirebbe per introdurre una sorta di reato “proprio” o “a soggettività ristretta”, fondato su una specifica qualifica caratterizzante il soggetto attivo come “detentore” o “possessore” del germe, a dispetto della natura certamente comune del reato evidenziata dall’incipit “chiunque”. Dall’analisi della struttura della norma, da porre in relazione al bene giuridico da essa tutelato, ci si avvede che nella specie, ci si trova al cospetto di un reato a forma libera e non già a condotta vincolata. Basta analizzare la successione tra soggetto (chiunque), verbo (cagioni) ed oggetto (un’epidemia) contenuta nell’art. 438 c.p. per rendersi conto che «la diffusione di germi patogeni» rappresenta «una descrizione dell’evento del reato e non della condotta». L’accento è posto, cioè, sull’evento e non sulla condotta, con ciò ponendosi in piena armonia con la scelta ordinariamente effettuata dal legislatore quando si tratta di tutelare beni giuridici “primari” (come, nella specie quello della pubblica incolumità), salvaguardati sempre attraverso fattispecie a forma libera “causalmente orientate”. In altri termini, «non è il soggetto autore del cagionare colui che “diffonde”, ma sono i germi patogeni, propri dell’epidemia come predefinita dal legislatore, che “si diffondono” dando così luogo all’evento».

La norma, pertanto, pone l’accento sull’evento più che sulla condotta con ciò descrivendo un reato causalmente orientato a forma libera, suscettibile, pertanto, di essere convertito in una corrispondente fattispecie omissiva. Escludere le condotte omissive dalla fattispecie di reato ex art. 438 c.p. contrasterebbe anche con la tutela della pubblica incolumità apprestata dalla norma incriminatrice soprattutto nel mutato contesto storico sociale in cui ci si trova oggi ad operare. Appare, quindi, doveroso tutelare detto bene giuridico che proprio nell’attuale contesto socio-scientifico-tecnologico appare minacciato – come peraltro dimostra l’esperienza del coronavirus – soprattutto dalle omissioni colpose nella gestione del rischio sanitario, più che dalla volontaria dispersione di virus nocivi prodotti in laboratorio.

Escludere che il reato possa venire integrato da condotte omissive, dunque, avrebbe quale effetto quello di rendere l’epidemia colposa una figura residuale, se non del tutto inoperante, anche perché ogni condotta attiva di diffusione penalmente rilevante non potrebbe che essere sorretta da una precisa volontà e consapevolezza in tal senso. La Cassazione, in conclusione, ritiene che il reato di epidemia colposa possa venire integrato anche da una condotta omissiva, sempreché, naturalmente, in capo al soggetto agente gravasse un obbligo giuridico di attivarsi, che lo stesso ha colposamente disatteso. Naturalmente, in tali ipotesi, grava sul giudice il compito di accertare che l’agente abbia agito in violazione di una regola cautelare, nonché verificare la prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire e la sussistenza di un rapporto di causalità tra l’omesso impedimento della diffusione del germe e l’evento pandemico sulla base di un giudizio di alta probabilità logica, secondo i postulati della sentenza Franzese. In definitiva, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva» e, in accoglimento del ricorso, ha annullato con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Cagliari.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 12 ottobre 2023 (ud. 25 maggio 2023), n. 41570
Presidente Diotallevi, Relatore De Marzo

Con ordinanza n. 693, 11 gennaio 2023 (ud. 18 novembre 2022) la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, Presidente Pezzullo, Relatore Catena, investita di un ricorso in tema di furto, rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se il fine di profitto, in cui si concerta il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell’agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un’utilità non patrimoniale dal bene sottratto». Il caso riguardava un soggetto dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 624-bis c.p., per aver strappato di mano un cellulare ad una donna. La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa. Secondo i giudici del secondo grado non era configurabile la diversa ipotesi delittuosa della violenza privata, così come argomentato nell’atto di appello, poiché la condotta posta in essere dall’imputato rappresentava una reazione all’iniziativa della donna di telefonare i carabinieri, dopo aver avuto un litigio con l’uomo e non già un’azione finalizzata ad impedire alla donna di telefonare i carabinieri. Né poteva ritenersi applicabile l’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., in quanto il cellulare sottratto aveva un apprezzabile valore economico e quindi non poteva ritenersi sussistente un danno di speciale tenuità.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa dell’imputato lamentava l’erronea applicazione della legge penale (art. 624-bis cod. pen.), mancanza o illogicità della motivazione e travisamento della prova, poiché la Corte d’Appello, aderendo ad un orientamento non pacifico, aveva ritenuto sussistente il dolo specifico di profitto richiesto dalla norma nonostante l’agente avesse agito non per conseguire un’utilità economico-patrimoniale, ma per impedire l’arrivo dei carabinieri. A tal proposito, la difesa richiamava l’orientamento della Suprema Corte (tra le altre, Sez. V, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina) sottolineando come solo una nozione di profitto circoscritta alla possibilità di fare uso della res in termini di utilità economica consente il rispetto del principio di tipicità ed evita di allargare oltremodo i confini della fattispecie di furto; la condotta posta in essere dall’imputato, inoltre, non era dettata solo da finalità ritorsive, bensì volta ad impedire l’arrivo dei carabinieri. Quindi, siccome l’evento non era stato evitato, non era sussistente neppure il reato di violenza privata. Dalla deposizione della donna in dibattimento, era emerso, inoltre, che l’imputato non aveva utilizzato violenza al fine di strappare il telefono di mano, ma si era limitato a toglierlo dalla mano della donna. Il secondo motivo di ricorso concerneva, invece, l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. In particolare, la difesa evidenziava erronea applicazione della legge penale (art. 62, n. 4 c.p.) e difetto o illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale affrontato in termini assertivi la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, senza tenere conto del fatto che: a) il valore economico del bene sottratto non era mai emerso durante il processo; b) che, anzi, risultava si trattasse di modello obsoleto già all’epoca dei fatti; c) che la sottrazione si era protratta per breve tempo.

Ebbene, la Quinta Sezione, cui era stato trasmesso il ricorso dalla Settima Sezione, rilevava l’esistenza di contrapposti orientamenti in ordine alla nozione di profitto in seno alla giurisprudenza di legittimità e trasmetteva, quindi, il ricorso alle Sezioni Unite. Secondo il primo orientamento, più risalente (Sez. 2, n. 4471 del 12/02/1985, Bazzani; Sez. 2 n. 9983 del 26/04/1983, Lo Nardo; Sez. 2 n. 9411 del 06/03/1978, Sessa), la nozione di profitto è svincolata dalla natura economica del fine dell’agente. Nel reato di furto, cioè, il profitto va inteso in senso ampio, sì da ricomprendere qualunque utilità perseguita dall’agente, non solo di natura patrimoniale, ma anche non patrimoniale, realizzabile con l’impossessamento della cosa mobile altrui. E’ sufficiente, quindi, che il soggetto attivo abbia operato per il soddisfacimento di un qualunque interesse, anche psichico, rispondendo alle più svariate finalità (di ritorsione, dispetto, vendetta, emulazione), a nulla rilevando la destinazione che egli abbia dato alla cosa sottratta. Il secondo orientamento, emerso nella recente giurisprudenza di legittimità, interpreta in senso restrittivo la nozione di profitto, attribuendo allo stesso la sola utilità di tipo patrimoniale. Ciò sarebbe, infatti, più aderente alle intenzioni del legislatore che ha collocato il delitto di furto nell’ambito dei reati contro il patrimonio che costituisce il bene/interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo, prendono le mosse dall’analisi dettagliata di entrambi gli orientamenti. Secondo il primo, maggioritario, orientamento la nozione di profitto non si identifica necessariamente con un’utilità patrimoniale cui tende l’agente. Il fine di profitto, che integra il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, non richiede la volontà di trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere ad una finalità di ritorsione, vendetta o dispetto (tra le tante, Sez. 4 n. 4144 del 06/10/2021, dep. 2022, Caltabiano; Sez. 5 n. 11225 del 16/01/2019, Dolce; Sez. 4 n. 30 del 18/09/2012, dep. 2013, Caleca; Sez. 2, n. 40631 del 09/10/2012, Sesta). La finalità perseguita dall’agente ben può consistere nell’intenzione di conseguire una utilità esclusivamente personale e non economica, quale può essere quella di impossessarsi per un periodo di tempo apprezzabile della cosa mobile altrui, anche solo a scopo emulativo. Se venisse limitato il fine del profitto alle sole ipotesi in cui l’agente consegue un vantaggio economico, sarebbero prive di tutela penale alcune situazioni in cui la sottrazione e l’impossessamento di cose mobili sarebbero finalizzati ad ottenere vantaggi di natura non patrimoniale. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi, che secondo tale orientamento sono inquadrabili nella fattispecie di furto, di: a) sottrazione di un bene per poi successivamente distruggerlo, in caso di impossessamento protrattosi per un periodo di tempo apprezzabile, dovendosi considerare il danneggiamento della cosa sottratta quale fatto non punibile; b) furto nell’interesse della vittima (es. alcool dall’alcolizzato), considerato quale assenza del fine del profitto e quindi non punibile per carenza di dolo specifico, da risolvere invece con l’eventuale operatività di una causa di giustificazione; c) furto determinato da motivazioni emulative o affettive; d) sottrazione di beni non commerciabili (Sez. 4 n. 13842 del 26/11/2019, dep. 2020, Saraceno). Il reato di furto, inoltre, è reato contro il patrimonio e non a vantaggio del patrimonio dell’agente, pertanto, non possono non rientrare nell’ipotesi di furto quelle illegittime aggressioni all’altrui patrimonio sol perché, per decisione del soggetto agente stesso, non arricchiscono il suo patrimonio (Sez. 2 n. 4471 del 12/02/1985, Bazzani).

La giurisprudenza più recente, scrive la Corte, ha, invece, interpretato la nozione di profitto in senso più restrittivo, attribuendo unicamente rilievo al fine di una utilità di tipo patrimoniale.  L’orientamento maggioritario, nell’accogliere una nozione dilatata del concetto di profitto, trascura il dato letterale e sistematico dell’inserimento del furto nei delitti contro il patrimonio, che costituisce il bene/interesse tutelato dalla norma. Dilatare la nozione di profitto oltremodo, comporta, inoltre, identificare lo scopo di lucro previsto dalla fattispecie astratta con la generica volontà di tenere per sé la cosa, il che, conseguentemente, farebbe venir meno la necessità del dolo specifico richiesto dalla norma (Sez. 5 n. 30073 del 23/01/2018, Lettina; Sez. 5 n. 25821 del 05/04/2019, El Sheshtawi). Scopo della norma è, inoltre, non solo evitare l’impoverimento altrui, ma anche scoraggiare l’ingiusto arricchimento dell’agente. Pertanto, una onnicomprensiva nozione di profitto che vada ad abbracciare indistintamente sia il vantaggio economico, sia l’utilità, materiale o spirituale, sia il piacere o soddisfazione che l’agente si procuri, direttamente o indirettamente, attraverso l’azione criminosa, tradirebbe la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale, ampliando a dismisura la sfera del furto a discapito di quella del danneggiamento o estendendola a fatti non meritevoli di sanzione penale, pervenendo, in definitiva, ad una “interpretatio abrogans” del detto elemento essenziale, degradato ad un profitto “in re ipsa”, coincidente con il movente dell’azione: movente che sempre esiste, non potendo concepirsi che un uomo agisca se non sospinto da un motivo (Sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Stawicka).

Le Sezioni Unite ritengono di aderire al primo orientamento. Secondo quanto sostenuto in dottrina, oggetto dell’interpretazione è «l’enunciato (nella specie, normativo) considerato nel suo insieme e non la somma dei singoli termini che lo compongono». L’art. 12 delle Preleggi, infatti, stabilisce che, nell’applicazione della legge, non può darsi significato diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione e le intenzioni del legislatore. L’interpretazione, tuttavia, non deve varcare la “linea di rottura” col dato positivo ed evadere da questo (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco). Solo in questi termini assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e dell’ambito applicativo della norma. Orbene, scrive la Corte, la scelta di circoscrivere la nozione di profitto all’ambito strettamente patrimoniale, non trova fondamento in un significato univoco della parola “profitto” nel linguaggio comune; quest’ultima ricorre in espressioni prive di qualunque correlazione con la sfera del lucro economico, finendo per identificarsi, come attestato nei dizionari di lingua italiana, in un giovamento o vantaggio, sia fisico che intellettuale o morale o pratico (il trar profitto, per esempio, da una lezione o da una cura). Nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, l’assenza di profili semantici univocamente riconducibili ad utilità suscettibili di diretto apprezzamento economico, spiega per quale ragione il legislatore, nel costruire le fattispecie incriminatrici, avverta talora l’esigenza di ribadire con formule sovrabbondanti la finalità perseguita, per non lasciare in un cono d’ombra di incertezza interpretativa talune condotte che intende sanzionare. Ne è riprova una risalente tradizione che, nel quadro dell’interpretazione dell’ambito applicativo dei delitti contro il patrimonio, contrappone la nozione di profitto a quella di lucro. Di tale tradizione, ricordano le Sezioni Unite, si fa carico anche la relazione al progetto definitivo di un nuovo codice penale nella quale si legge che «la esattezza della soluzione adottata discende dal concetto di profitto accolto dal Progetto, in conformità dei risultati della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativi al contenuto di tale obbiettività del reato considerato dall’ articolo 402 del codice in vigore. “Trarre profitto”, si insegna, è procurarsi un vantaggio, a cui non si ha diritto». Ad avviso della Suprema Corte, dunque, la nozione di profitto non può che essere calibrata sul vantaggio che l’autore intende trarre dall’impossessamento: il profitto rilevante è quello che, «indipendentemente dalla sua idoneità ad essere apprezzato in termini monetari, viene tratto immediatamente dalla costituzione dell’autonoma signoria sulla “res” e non quello che può derivare attraverso ulteriori passaggi dall’illecito». Se è vero, scrive la Corte, che il patrimonio include anche cose prive di un valore puramente economico non si comprende la ragione per la quale, specularmente, la nozione di patrimonio debba essere circoscritta, quando venga in rilievo l’incremento perseguito dall’autore della condotta, ai soli vantaggi che quest’ultimo pretenda di trarre dallo scambio del bene sottratto per un controvalore economico. Sotto altro profilo, l’utilizzazione autonoma del bene, per qualunque fine, da parte dell’autore dello spossessamento, cui si accompagna l’impossibilità per il “detentore” di farne uso, vale a concretare un tipico atto espressivo di un diritto esclusivo, personale o reale, di godimento, la cui pertinenza al patrimonio dell’autore della condotta è incontestabile. Il profitto rilevante, dunque, è quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso, ossia dalla conservazione e dal godimento del bene. Chi distrugge, disperde, deteriora, rende in tutto o in parte inservibile un bene esercita senz’altro atti di dominio, ma ove questi siano fini a se stessi, il profitto che l’autore si ripromette discende da condotte che il legislatore tipizza rispetto ad altra fattispecie incriminatrice e non dal possesso della cosa.  La frammentarietà del diritto penale, sostengono, non può che essere ricostruita in base a valutazioni che devono essere saldamente ancorate all’interpretazione sistematica del complesso delle disposizioni incriminatrici e alla verifica dell’offensività delle fattispecie. Nel delitto di rapina (ma anche in  quello di ricettazione), ad esempio, si è sempre ritenuto che il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

L’indirizzo disatteso paventa che una nozione troppo ampia di profitto finisca per confondere il movente con il dolo specifico. È questione che, per le Sezioni Unite, non è decisiva perché sovrappone profili logicamente e giuridicamente distinti, laddove ciò che caratterizza il dolo specifico è la selezione normativa di alcune finalità. Il dolo specifico non è, quindi, che un movente normativamente qualificato, che si colloca al di là della coscienza e volontà del fatto. Secondo la Corte, se si accetta una nozione restrittiva di profitto, sostanzialmente identificato, secondo l’indirizzo disatteso, nel lucro patrimoniale, gli ulteriori vantaggi eventualmente non patrimoniali perseguiti dall’autore resterebbero confinati nell’area dei moventi irrilevanti, ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice. Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: «nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore».